PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ambito della regione Lombardia, è istituita la provincia di Valcamonica, con capoluogo Breno.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia di Valcamonica comprende i comuni di: Azzone, Bossico, Castro, Colere, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva Di Solto, Rogno, Schilpario, Solto Collina, Sovere, Vilminore Di Scalve, Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo Di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte Di Legno, Prestine, Saviore Dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza D'Oglio, Vione.
      3. Ulteriori comuni delle province di Bergamo e di Brescia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare richiesta al Ministro dell'interno di essere inclusi nella circoscrizione di cui al comma 2.

Art. 2.

      1. Le province di Bergamo e di Brescia procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni di giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

 

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Art. 3.

      1. Le prime elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Valcamonica hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo dei medesimi organi hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.

Art. 4.

            1. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 3, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 5.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri sentiti il Ministro dell'interno e la regione Lombardia, adotta con proprio decreto i provvedimenti occorrenti per l'attivazione, nella provincia di Valcamonica, degli uffici periferici dello Stato, utilizzando il personale che, alla data del 1o gennaio 2006, ricopre un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alle province di Bergamo e di Brescia.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, provvede, altresì, alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di inizio del funzionamento degli uffici di cui all'articolo 5, presso l'ufficio territoriale del Governo e

 

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gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bergamo e di Brescia e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia di Valcamonica.

Art. 7.

      1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi provinciali dello Stato sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2007.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

      1. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie della provincia di Valcamonica al fine di armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia stessa, sentito il parere della regione Lombardia.

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.